Come noto, il licenziamento collettivo deve essere proceduto da una attività anche abbastanza complessa da parte del Datore di lavoro.
Tale attività, prevista soprattutto nella legge 223 del 1991,deve essere completa , pena l’annullamento del licenziamento collettivo.
Il mancato rispetto della procedura è uno dei motivi procedurali più diffusi in tema di impugnazione del licenziamento collettivo. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7778 del 16/04/2015 affronta il tema della comunicazione dell’avvio della procedura che, per la Corte territoriale era completa, per il ricorrente invece no, era frammentaria ed incompleta.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, affermando che: " Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, che, sulla base della comunicazione aziendale - il cui contenuto e’ riportato nel ricorso ai fini dell’autosufficienza del ricorso stesso (cfr pag 9 ricorso) -, non era possibile stabilire il procedimento logico seguito dall’azienda nell’individuare i lavoratori presi in considerazione nella valutazione e quale punteggio avessero ottenuto i lavoratori non licenziati ; da detta comunicazione si evinceva che i criteri adottati erano quelli legali con prevalenza del criterio organizzativo, la scelta sarebbe stata effettuata tra lavoratori della stessa professionalita’, l’anzianita’ aziendale era calcolata in 1 punto per ogni mese ed il carico di famiglia in 2 punti, ma nessuna ulteriore specificazione era contenuta circa l’ambito aziendale, le professionalita’ coinvolte, le modalita’ concrete di applicazione dei criteri.
A fronte di tale specifica doglianza, supportata dalla riproduzione della comunicazione aziendale, risulta del tutto insufficiente l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’azienda aveva puntualmente indicato le modalita’ con le quali aveva dato applicazione ai criteri. La L. 223 del 1991 art. 4 , comma 9 richiede che l’azienda fornisca la puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui nalla L. 223 del 1991 art. 5 ma nella sentenza non vi e’ alcun concreto riferimento alla comunicazione aziendale essendosi limitata la Corte ad una generica affermazione priva di richiami al contenuto di detta comunicazione. Con i successivi motivi due, tre e quattro il ricorrente lamenta che i licenziamenti e l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 9, citato erano avvenuti in modo frammentario, diluiti in piu’ spedizioni effettuate nell’arco di tre mesi impedendo in tal modo qualsiasi controllo ed accertamento della regolarita’ nell’applicazione ndei criteri.
Per quanto esposto, la Corte accoglie il ricorso.