(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

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Licenziamento Collettivo

2016-04-05 12:36

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Diritto del lavoro, Diritto del lavoro,

Cassazione sez. lavoro n. 7778 del 16 aprile 2015

Come noto, il licenziamento collettivo deve essere proceduto da una attività anche abbastanza complessa da parte del Datore di lavoro.
Tale attività, prevista soprattutto nella legge 223 del 1991,deve essere completa , pena l’annullamento del licenziamento collettivo.
Il mancato rispetto della procedura è uno dei motivi procedurali più diffusi in tema di impugnazione del licenziamento collettivo. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7778 del 16/04/2015 affronta il tema della comunicazione dell’avvio della procedura che, per la Corte territoriale era completa, per il ricorrente invece no, era frammentaria ed incompleta.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, affermando che:  "  Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, che, sulla base della comunicazione aziendale - il cui contenuto e’ riportato nel ricorso ai fini dell’autosufficienza del ricorso stesso (cfr pag 9 ricorso) -, non era possibile stabilire il procedimento logico seguito dall’azienda nell’individuare i lavoratori presi in considerazione nella valutazione e quale punteggio avessero ottenuto i lavoratori non licenziati ; da detta comunicazione si evinceva che i criteri adottati erano quelli legali con prevalenza del criterio organizzativo, la scelta sarebbe stata effettuata tra lavoratori della stessa professionalita’, l’anzianita’ aziendale era calcolata in 1 punto per ogni mese ed il carico di famiglia in 2 punti, ma nessuna ulteriore specificazione era contenuta circa l’ambito aziendale, le professionalita’ coinvolte, le modalita’ concrete di applicazione dei criteri.

A fronte di tale specifica doglianza, supportata dalla riproduzione della comunicazione aziendale, risulta del tutto insufficiente l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’azienda aveva puntualmente indicato le modalita’ con le quali aveva dato applicazione ai criteri. La L. 223 del 1991 art. 4 ,  comma 9 richiede che l’azienda fornisca la puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui nalla L. 223 del 1991 art. 5 ma nella sentenza non vi e’ alcun concreto riferimento alla comunicazione aziendale essendosi limitata la Corte ad una generica affermazione priva di richiami al contenuto di detta comunicazione. Con i successivi motivi due, tre e quattro il ricorrente lamenta che i licenziamenti e l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 9, citato erano avvenuti in modo frammentario, diluiti in piu’ spedizioni effettuate nell’arco di tre mesi impedendo in tal modo qualsiasi controllo ed accertamento della regolarita’ nell’applicazione ndei criteri.
Per quanto esposto, la Corte accoglie il ricorso.

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