Succede di frequente che a seguito della emanazione della sentenza della Corte di Appello Penale, si faccia ricorso per cassazione e nella pendenza del medesimo ricorso, sopravviene la remissione della querela con accettazione.
Cosa succede in Cassazione ? Viene dichiarata la estinzione del reato anche se il ricorso è inammissibile?La risposta è fondamentale, in quanto per giurisprudenza costante, la inammissibilità del ricorso, ad esempio, impedisce di dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La risposta della Cassazione sul punto è pressocchè univoca: la intervenuta remissione della querela, con accettazione del querelato, in pendenza dello stesso ricorso per cassazione, comporta la dichiarazione di estinzione del reato per difetto di procedibilità, PURCHE’ IL RICORSO PER CASSAZIONE SIA TEMPESTIVO, anche se risulta inammissibile.
Quindi la Corte di Cassazione pronuncerà la estinzione del reato, in questi casi:
1. ricorso ammissibile;
2. ricorso inammissibile, purchè tempestivo.
3. rituale deposito della remissione della querela con accettazione.
La Cassazione penale sez. VI, con sentenza del 13 gennaio 2011 n. 2248 ha enunciato i seguenti due principi di diritto:- è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza che chiude il giudizio di merito e prima della scadenza del termine per l’impugnazione;
- la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza che chiude il giudizio di merito e prima della scadenza del termine per l’impugnazione estingue il reato.
Al fine di valorizzare tali documenti nel giudizio di Cassazione, si consiglia di depositarli una volta che il giudizio viene assegnato in sezione, mediante un deposito a mani, in quanto l’invio con ar presso il sistema centrale, potrebbe comportare qualche problema in tema di scaricamento degli atti.
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Scarica la sentenza Cass. Penale 2248/2011.