In tema di richiesta di pagamento di onorari di Avvocato e di successiva opposizione la interpretazione elaborata in questi anni dalla Suprema Corte di Cassazione ha subito un arresto, in tema di rito, opposizione, inammissibilità.
Facciamo un passo indietro. Risulta oramai acquisito il principio in base al quale tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dec. Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal dec. Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato dec. Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 23.2.2018, n. 4485). Cosa succede se l’opposizione non viene redatta con il ricorso ex art. 702 bis cpc, ma con un atto di citazione.?Per la Giurisprudenza finora maturata, non succede nulla, purchè sia la citazione, sia la successiva iscrizione a ruolo siano effettuate tempestivamente , entro 40 giorni dalla notificazione, e ciò per un principio di conservazione degli atti, previo rispetto del termine dei 40 gg per la iscrizione a ruolo, che coincide con il deposito del ricorso nel rito speciale. Sempre per tale giurisprudenza, se invece la citazione viene notificata tempestivamente, ma iscritta a ruolo dopo i 40 giorni, si ha una ipotesi di inammissibilità. La sentenza della Cassazione n. 24069 del 26.09.2019 ribalta i principi, affermando la tempestività dell’opposizione notificata entro i 40 giorni, ma iscritta a ruolo dopo i 40 giorni, e ciò in quanto vanno preservati gli effetti del rito, anche se erroneamente scelto. Ecco il principio della Cassazione: " l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Igs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del dec. Igs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all’art. 641 cod. proc. civ. - dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 50 co., del dec. Igs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 1° co., del dec. Igs. n. 150/2011, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito.
SCARICA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 24069 del 26.09.2019 in tema di opposizione in tema di onorari avvocato, nuovo principio sulle ipotesi o meno inammissibilità per il rito erroneamente scelto