(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Opposizione ingiunzione onorari avvocato, citazione o ricorso? termini e inammissibilità

2019-10-23 02:01

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Procedura Civile ,

Opposizione ingiunzione onorari avvocato, citazione o ricorso? termini e inammissibilità

La sentenza Cassazione Civile n. 24069 del 26.9.2019 ribalta un principio consolidato in tema di inammissibilità dell’opposizione per rito erroneamente scelt

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In tema di richiesta di pagamento di onorari di Avvocato e di successiva opposizione la interpretazione elaborata in questi anni dalla Suprema Corte di Cassazione ha subito un arresto,  in tema di rito, opposizione, inammissibilità. 

Facciamo un passo indietro. Risulta oramai acquisito il principio in base al quale tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile,  a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dec. Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal dec. Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato dec. Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 23.2.2018, n. 4485). Cosa succede se l’opposizione non viene redatta con il ricorso ex art. 702 bis cpc, ma con un atto di citazione.?Per la Giurisprudenza finora maturata, non succede nulla, purchè sia la citazione, sia la successiva iscrizione a ruolo siano effettuate tempestivamente , entro 40 giorni dalla notificazione, e ciò per un principio di conservazione degli atti, previo rispetto del termine dei 40 gg per la iscrizione a ruolo, che coincide con il deposito del ricorso nel rito speciale. Sempre per tale giurisprudenza, se invece la citazione viene notificata tempestivamente, ma iscritta a ruolo dopo i 40 giorni, si ha una ipotesi di inammissibilità. La sentenza della Cassazione n. 24069 del 26.09.2019 ribalta i principi, affermando la tempestività dell’opposizione notificata entro  i 40 giorni, ma iscritta a ruolo dopo i 40 giorni, e ciò in quanto vanno preservati gli effetti del rito, anche se erroneamente scelto. Ecco il principio della Cassazione: " l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Igs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del dec. Igs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all’art. 641 cod. proc. civ. - dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 50 co., del dec. Igs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi dell’art. 4, 1° co., del dec. Igs. n. 150/2011, il giudice adito con l’opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito.
SCARICA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 24069 del 26.09.2019 in tema di opposizione in tema di onorari avvocato, nuovo principio sulle ipotesi o meno inammissibilità  per il rito erroneamente scelto

 

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