In questa complessa vicenda, lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto difendeva la conduttrice che aveva citato in giudizio la parte locatrice, in quanto nel contratto di locazione erano presente una voce a titolo di rimborso spese forfetizzato, oltre il canone di locazione. La conduttrice ha chiesto l’accertamento della nullità di tale rimborso spese, quindi la condanna alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte. In primo grado, la locatrice veniva condannata a pagare alla conduttrice, difesa dall’Avv. Pinto, la somma di circa € 34.000,00, in quanto le spese erano prive di valida giustificazione causale.
Da tale sentenza, il giudizio proseguiva sia in Corte di Appello che in Corte di Cassazione, anche se sfociava in aspetti di naturale procedurale.
La parte locatrice sosteneva , infatti, che unitamente al contratto di locazione , vi era una cd controscrittura, che di fatto legittimava quel rimborso spese indicato nel contratto di locazione.
La parte conduttrice, difesa dall’Avv. Pinto, invece, sosteneva che la controscrittura era stata indicata nella comparsa di costituzione ( rito locatizio), ma non vi era alcuna eccezione o domanda sul punto, nella precisazione delle conclusioni.
Sia la Corte di Appello di Roma, sia La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19631 del 2016 danno ragione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, rigettando le varie impugnazioni.
La sentenza è stata anche "massimata" ( 2 massime) per la Sua importanza.
Di seguito alcuni principi indicati dalla Corte di Cassazione:
1) Nella ipotesi di azione di ripetizione di somme per indebito oggettivo, fondata sull’affermazione che, pur nella sussistenza di uno specifico rapporto obbligatorio tra le parti, le somme richieste in ripetizione non sono dovute per mancata giustificazione del pagamento eccedente la causa di scambio, la difesa del convenuto assume natura di mera difesa, se volta a negare il fatto costitutivo della domanda, mentre si atteggia quale eccezione riconvenzionale di merito, ove rivolta ad individuare un autonomo titolo contrattuale giustificativo del pagamento contestato, sicché, in questa seconda ipotesi, ampliandosi il "thema decidendum", l’eccezione riconvenzionale deve essere fatta valere nel rispetto delle preclusioni processuali.
2) Il locatore che produce in giudizio una scrittura privata a sostegno di una eccezione nei confronti del conduttore ha l’onere di precisare a quale scopo è avvenuta quella produzione documentale che, in mancanza, non può essere invocata nei gradi successivi
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe P. Pinto tutela la clientela nei vari gradi di giudizio, anche in Cassazione, in tema di locazione ed occupazione senza titolo.
Scarica la sentenza in forma integrale.