Il tema oggetto del presente articolo non è molto conosciuto, in quanto è di dominio pubblico solo la possibilità di annullare un matrimonio ecclesiastico.
In verità i coniugi hanno anche la possibilità di far annullare quindi di chiedere l’annullamento del matrimonio in sede civili, dinanzi al Tribunale competente, per ragioni di violenza o di timore.
L’art. 122 c.c. - cosı` come sostituito dall’art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia - prevede che il matrimonio puo` essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e` stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita` derivante da cause esterne allo sposo.
Secondo una giurisprudenza di merito, la violenza che l’art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non e` diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto: anche in questo caso per rilevare ex art. 1435 c.c., deve avere l’attitudine a far temere un male ingiusto e notevole (T .Monza, sez. IV, 10.10.2005). La violenza che l’art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non e` diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto: deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall’art. 1435 c.c. dell’attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto e notevole. T. Monza, sez. IV, 10.10.2005, Massima redazionale, 2010
Con la sentenza del Tribunale di Roma qui allegata, il cui contenuto essenziale è stato eliminato per evidenti ragioni di privacy, l’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto ha chiesto ed ottenuto l’annullamento civile del matrimonio per ragioni di violenza e timore di eccezionale gravità. Il processo è stato particolarmente complicato, in quanto per la violenza non vi erano prove dirette, ma solo "indizi ", che valutati unitamente hanno convinto il Giudice ad annullare il matrimonio. E’ stata quindi provata la coercizione psicologica esercitata da un coniuge sull’altro, e in assenza di tale violenza, l’altro coniuge non avrebbe contratto il matrimonio.
Scarica la sentenza, ridotta al minimo per motivi di privacy.