Status di rifugiato: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26604 del 23.11.2020, anche in presenza di omicidio sono necessari accertamenti della Corte di Merito
Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di diniego della competente commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria.
Nel Caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il richiedente, codifeso in sede di legittimità dall'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, aveva sostenuto: di essere nato in Guinea Bissau, di essere musulmano, orfano di padre e di fare il pastore ed il sarto; che nel suo lavoro di pastore un giorno aveva riscontrato che mancavano 10 mucche che successivamente aveva visto all'interno di un altro gruppo di bestiame; che, nel tentativo di riprendere le mucche, essendo stato scoperto e ferito dai guardiani, sparò ed uccise due di loro; che, dopo essere scappato in un villaggio vicino, anche il fratello cercò di recuperare il bestiame, ma sparì, così come fu ucciso suo padre dai familiari delle vittime; che, su invito della madre, decise di scappare andando prima in Senegal, poi nel Mali, Niger ed infine in Libia dove rimase un anno lavorando come sarto; che a causa della guerra partì per l'Italia ove arrivò nel giugno del 2015.
La Corte di Appello di Brescia ha rigettato la domanda sostenendo che la commissione di un
omicidio era ostativa, ex art. 10 co. 2 lett. b) e 16 co. 1 lett. b) Digs. n. 251 del 2007, alla concessione della protezione internazionale, sia principale che sussidiaria; in Guinea Bissau la pena di morte era abolita.
La Corte di Cassazione, con la Ord. Sez. L Num. 26604 Anno 2020 del 23.11.2020 ha accolto il ricorso sulla base di una serie di considerazioni.
Innanzitutto , il giudice del merito deve verificare se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza sia opera degli organi costituzionalmente ed istituzionalmente preposti a quel controllo e se abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa o, invece, non costituisca una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa, verso il denunciante (Cass n. 2863 del 2018).
Inoltre, il giudice del merito -anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8 co. 3 del D.Igs. n. 25 del 2008- deve tra l'altro tenere conto del
tipo di trattamento sanzionatorio in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri nel Paese di provenienza può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione
sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2 lett. g) del D.Igs. n. 251 del 2007 con 'art. 14 lett. a) e b) dello stesso D.Igs. sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5 co. 6 del D.Igs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 1033 del 2020; Cass. n. 5358 del 2019).
L’Avvocato Giuseppe Pinto patrocina contenziosi in Corte di Cassazione in tema di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria
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