Nuova spunto della Corte di Cassazione in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, legato alla formalità di atti, a testimonianza della particolarità della procedura e del gudizio severo in ipotesi di carenze del ricorso per cassazione e dei Suoi atti presupposti.
La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 15895 del 26.6.2017 ripercorre i punti salienti di una valida procura.
E’ infatti necessario che la procura alle liti "sia stata rilasciata in epoca precedente alla notificazione del ricorso per cassazione e, comunque, successiva alla sentenza impugnata, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità de ricorso per cassazione: "sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità" (Cass. civ., 17/03/2017, n. 7014. Nello stesso senso: Cass. civ., 13/09/2006, n. 19560; Cass. civ., 30/11/2016, n. 24422).L’ordinanza quindi precisa che " Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. 13558/2012)".