La Corte di Cassazione, Sezione 3 civile con Sentenza 14 marzo 2017, n. 6471, ha ribadito importanti principi in tema di responsabilità dei medici e risarcimento del danno, sostenendo che "in materia di responsabilita’ professionale medica questa Corte ha affermato che una volta che l’attivita’ probatoria dell’attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatta l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia puo’ essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno ( Cass. Civ. Sez. Un. 11.01.2008 n. 577; Cass. Civ. 26 febbraio 2013 n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593). Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilita’ medica e’ onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico il danno di cui chiede il risarcimento danni, onere che va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario e’ stata secondo il criterio piu’ probabile che non la causa del danno.Una volta provato il nesso di causa spetta al convenuto di provare di aver agito con diligenza e perizia e che nessun addebito puo’ essere mosso al suo comportamento professionale. Nella specie la Corte d’appello ha deciso seguendo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di onere della prova in causa di risarcimento danni da responsabilita’ professionale medica. Trattandosi di materia altamente tecnica, la Corte ha disposto una consulenza di ufficio per valutare la fondatezza delle denunzie formulate dalla (OMISSIS) in ordine al mancato rispetto dei principi che portavano all’indicazione per l’esecuzione del primo intervento, alla corretta esecuzione dell’intervento, alla fondatezza della decisione di intervenire una seconda volta da parte degli operatori dell’ospedale di (OMISSIS) ed in ordine alla causa iatrogena o meno della complicazione ischemica verificatasi una settimana dopo il secondo intervento.
La sentenza evidenzia l’importanza della CTU in tema di responsabilità medico professionale, in quanto i Giudici si affidano a Tecnici Qualificati per accertare le responsabilità dell’operato dei medici.