Può la parte, avvocato cassazionista, redigere un ricorso per sè stesso?
Nel processo civile, tale facoltà è espressamente prevista dall’Art. 86 cpc, in base al quale "la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore".
Lo stesso non si può dire per la materia ed il processo penale.
La Corte di Cassazione, con l’interessante pronuncia della Sezione 6 penale Sentenza 8 novembre 2017, n. 51057 ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione redatto da avvocato cassazionista, che difendeva se stesso quale parte civile.
Di seguito le motivazioni della sentenza: " Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto esclusivamente dalla parte civile, avvocato (OMISSIS). Come e’ noto, infatti, nel processo penale la parte legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la previsione dell’articolo 613 cpp comma 1, - quale vigente fino alla data del 3 agosto 2017 - era soltanto l’imputato, perche’ solo nei suoi confronti e’ prevista espressamente la deroga al criterio generale della necessita’ della rappresentanza tecnica in sede di legittimita’, mentre gli altri soggetti, portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 1, n. 37170 del 08/06/2004, Larosa, Rv. 230022; Sez. 4, n. 25411 del 03/05/2012 - dep. 27/06/2012, P.O. in proc. D’Angelo, Rv. 253308). 4. Ritiene il Collegio, in consapevole contrasto con altro precedente di questa Corte, che a nulla rileva che la persona offesa ricorrente abbia il titolo di avvocato, pur se cassazionista, perche’ nel processo penale lo jus postulandi non puo’ essere esercitato da chi riveste la qualita’ di litigante, a differenza di quanto previsto per l’esercizio dell’azione civile dall’articolo 86 c.p.p.: il che trova ragionevole giustificazione nella natura degli interessi coinvolti. Tali conclusioni non sono apertamente smentite neppure dal piu’ recente approdo, secondo cui, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dalla parte civile, e’ necessario che la firma sia autenticata dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e che quest’ultimo aggiunga formule esprimenti la volonta’ di farne propri i motivi (Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017 P.C. in proc. Ferrario, Rv. 270048) poiche’, in tale ipotesi nel caso insussistente - e’ proprio la condivisione da parte del difensore cassazionista dei motivi di impugnazione articolati a dare conto della proposizione della impugnazione attraverso soggetto legittimato alla sua presentazione.