Delicata vicenda sottoposta prima al vaglio del Tribunale di Trieste e poi in Cassazione. Il Giudie di prime cure ha condannato il Ministero dell’Istruzione, in solido con gli altri responsabili contestualmente individuati, al risarcimento dei danni invocato da (OMISSIS) e (OMISSIS) a seguito del decesso del piccolo (OMISSIS) (rispettivamente, figlio e fratello degli attori) avvenuto allorquando quest’ultimo, terminate le lezioni scolastiche, intento a salire sul pullman gestito da una societa’ (la (OMISSIS) s.p.a.) cui il Comune di Gorizia aveva conferito l’appalto per il trasporto scolastico, veniva incastrato nella porta del pullman improvvidamente azionata in modo automatico dal conducente, quindi trascinato e successivamente travolto dallo stesso automezzo che ne cagionava lesioni da cui derivava il decesso.A fondamento della responsabilita’ dell’amministrazione statale (per la parte riconosciuta a suo carico), il tribunale ha individuato il ruolo colpevolmente assunto dal comportamento dell’insegnante del piccolo (OMISSIS), (OMISSIS) (dipendente del ministero convenuto), la quale, non seguendo attentamente l’ingresso del minore sul pullman, aveva indotto il conducente ad avviare la marcia rassicurandolo sulla circostanza che tutti gli scolari da trasportare fossero regolarmente saliti a bordo.
La Corte di Appello in parte dichiarava inammissibile ed in parte rigettava l’appello proposto dal Ministero.
Adita la Cassazione, sezione terza civile, che con la sentenza n. Sentenza 28 aprile 2017, n. 10516 ha rigettato il ricorso per cassazione, statuendo che "
Sul punto, e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (che il collegio condivide e fa propria, ritenendo di doverne assicurare continuita’) secondo cui, in caso di danno cagionato dall’alunno a se’ stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilita’ ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilita’ dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di "contatto sociale" (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005, Rv. 587952 - 01, tutte discendenti da Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386 - 01).Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilita’ ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilita’ contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di do-verosita’ che discendono - con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante - dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa).Cio’ posto, individuato l’ambito obbligatorio in cui si inserisce il complesso delle prestazioni esigibili dall’istituto scolastico e dall’insegnante, a tale ambito dev’essere altresi’ ricondotta l’intera gamma delle fonti integrative dell’obbligazione, tra le quali, in primo luogo, la normativa di correttezza e di buona fede (cfr. gli articoli 1175 e 1375 c.c.), cui risalgono i c.d. doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato.In quanto inseriti in un programma di natura obbligatoria, tali doveri di protezione chiedono d’essere individuati e commisurati in relazione all’interesse sostanziale del creditore in cui si concreta lo scopo del rapporto obbligatorio, ossia (con approssimazione al caso di specie) all’interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a se’ stesso fintantoche’, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all’istituzione scolastica nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.Nel caso in esame, tali doveri di protezione devono ritenersi estesi, nel quadro della posizione di garanzia che incombe a carico dell’istituto scolastico e degli insegnanti, nel senso di ricomprendervi anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori fintanto che il Comune (piuttosto che un altro istituto o una societa’ di servizi) non ne abbia in concreto e di fatto assunto il controllo, rimanendo confinato su altro e diverso piano l’eventuale responsabilita’ (nei confronti della scuola o dell’insegnante) del previsto successore nella posizione di garanzia per l’inadempimento o il ritardo nell’assolvimento dei propri doveri di assunzione di responsabilita’ nei confronti del minore.Da tali premesse deriva la conferma della corretta interpretazione fatta propria dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto riconducibile, all’ambito della responsabilita’ contrattuale (per inadempimento) del Ministero (e degli insegnanti), il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni fintanto che il conducente dello scuolabus non avesse in concreto e di fatto assunto compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori, a nulla valendo la limitazione temporale (la fine delle lezioni) o spaziale (il cancello del perimetro scolastico) solo unilateralmente indicata dalla stessa amministrazione statale, o dai terzi successori nella posizione di garanzia, ai fini della perdurante consistenza degli obblighi di protezione incombenti sul debitore.Dev’essere dunque attestata la radicale infondatezza della censura in esame nella parte in cui pretende erroneamente di escludere la riferibilita’, all’amministrazione scolastica, della responsabilita’ assunta dall’insegnante in ordine alla prolungata attivita’ di assistenza del piccolo (OMISSIS) dopo l’orario e al di fuori dell’edificio scolastico o delle relative pertinenze, prima del definitivo compimento delle operazioni di successione nella posizione di garanzia riferita al minore.