(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Licenziamento dipendente dormiglione

2018-01-10 00:55

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Diritto del lavoro, Diritto del lavoro,

Cassazione: se il lavoratore dorme in servizio il licenziamento è legittimo

Dormire in servizio è un atto contrario ai doveri contrattuali assunti nei confronti del datore di lavoro; il dipendente dormiglione può essere licenziato per giusta causa. Lo conferma la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza  7 giugno 2017, n. 14192, la quale ritiene che "
Nella specie il fatto contestato e incontroverso - riconosciuto dallo stesso lavoratore - e’ rappresentato dall’essere stato trovato, nel corso di un controllo, a dormire in auto (per circa due ore) mentre era adibito a pattugliamento notturno nel tratto di autostrada da (OMISSIS) a (OMISSIS). E’ anche emerso che, benche’ il pattugliamento dovesse essere compiuto da una coppia di dipendenti con un unico veicolo di servizio (si’ da consentire interventi operativi pericolosi, come l’asportazione di ingombri derivanti da residui di collisioni), nell’occasione i due dipendenti (uno dei quali era l’ (OMISSIS)) si erano serviti di due veicoli diversi, entrambi utilizzati per trascorrere dormendo alcune ore di servizio, senza fornire alcuna informazione in proposito alla centrale operativa, cosi’ da rendere edotti gli addetti al coordinamento per la prevenzione e la sicurezza. Ne deriva che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, si tratta di una condotta certamente contraria ai doveri contrattualmente posti a carico dei dipendenti in genere dall’articolo 35 CCNL e, in particolare, ai doveri incombenti sugli ausiliari della viabilita’ autostradale.E’ anche una condotta che sicuramente non richiedeva la preventiva affissione del codice disciplinare, data la sua evidente contrarieta’ ai doveri fondamentali del lavoratore - e, in particolare, dell’ausiliare della viabilita’ autostradale - rientranti nel cd. minimo etico e, in considerazione, altresi’ della violazione, in essa insita, dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro.Si tratta anche di una condotta senz’altro plurioffensiva, in quanto ciascuno dei fatti contestati in aggiunta all’addormentamento non e’ - come afferma la Corte territoriale - una "semplice conseguenza" della suddetta condotta principale, ma rappresenta di per se’ una violazione dei doveri di un servizio di essenziale rilevanza e dimostra, altresi’, come minimo una grande leggerezza da parte del dipendente nella relativa esecuzione.2.4. In questa situazione, risultando erronea la premessa da cui muove la Corte aquilana - che e’ quella di escludere il carattere plurioffensivo del comportamento posto in essere dal lavoratore, affermato invece dal primo giudice - di conseguenza non e’ neppure da condividere la conclusione della Corte d’appello, secondo cui la sanzione espulsiva sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla condotta addebitata all’ (OMISSIS).Peraltro a tale conclusione la Corte territoriale perviene discostandosi dai consolidati principi affermati da questa Corte in merito alle modalita’ di valutazione della giusta causa e della proporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata.Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la valutazione della gravita’ dei fatti addebitati al lavoratore, nella loro portata oggettiva e soggettiva, e delle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensita’ dell’elemento intenzionale che ha portato la Corte stessa ad escludere che la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare e’ stata effettuata senza dare il dovuto peso alla delicatezza dei compiti che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere e alla gravita’ della interruzione del servizio determinatasi a causa di un addormentamento, oltretutto neppure dovuto a causa improvvisa e imprevista, ma "organizzato" con l’altro lavoratore della squadra".
La Corte di Cassazione, riforma la sentenza della Corte di Appello, e decidendo nel merito, rigetta l’impugnativa di licenziamento.

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