Dormire in servizio è un atto contrario ai doveri contrattuali assunti nei confronti del datore di lavoro; il dipendente dormiglione può essere licenziato per giusta causa. Lo conferma la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza 7 giugno 2017, n. 14192, la quale ritiene che "
Nella specie il fatto contestato e incontroverso - riconosciuto dallo stesso lavoratore - e’ rappresentato dall’essere stato trovato, nel corso di un controllo, a dormire in auto (per circa due ore) mentre era adibito a pattugliamento notturno nel tratto di autostrada da (OMISSIS) a (OMISSIS). E’ anche emerso che, benche’ il pattugliamento dovesse essere compiuto da una coppia di dipendenti con un unico veicolo di servizio (si’ da consentire interventi operativi pericolosi, come l’asportazione di ingombri derivanti da residui di collisioni), nell’occasione i due dipendenti (uno dei quali era l’ (OMISSIS)) si erano serviti di due veicoli diversi, entrambi utilizzati per trascorrere dormendo alcune ore di servizio, senza fornire alcuna informazione in proposito alla centrale operativa, cosi’ da rendere edotti gli addetti al coordinamento per la prevenzione e la sicurezza. Ne deriva che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, si tratta di una condotta certamente contraria ai doveri contrattualmente posti a carico dei dipendenti in genere dall’articolo 35 CCNL e, in particolare, ai doveri incombenti sugli ausiliari della viabilita’ autostradale.E’ anche una condotta che sicuramente non richiedeva la preventiva affissione del codice disciplinare, data la sua evidente contrarieta’ ai doveri fondamentali del lavoratore - e, in particolare, dell’ausiliare della viabilita’ autostradale - rientranti nel cd. minimo etico e, in considerazione, altresi’ della violazione, in essa insita, dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro.Si tratta anche di una condotta senz’altro plurioffensiva, in quanto ciascuno dei fatti contestati in aggiunta all’addormentamento non e’ - come afferma la Corte territoriale - una "semplice conseguenza" della suddetta condotta principale, ma rappresenta di per se’ una violazione dei doveri di un servizio di essenziale rilevanza e dimostra, altresi’, come minimo una grande leggerezza da parte del dipendente nella relativa esecuzione.2.4. In questa situazione, risultando erronea la premessa da cui muove la Corte aquilana - che e’ quella di escludere il carattere plurioffensivo del comportamento posto in essere dal lavoratore, affermato invece dal primo giudice - di conseguenza non e’ neppure da condividere la conclusione della Corte d’appello, secondo cui la sanzione espulsiva sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla condotta addebitata all’ (OMISSIS).Peraltro a tale conclusione la Corte territoriale perviene discostandosi dai consolidati principi affermati da questa Corte in merito alle modalita’ di valutazione della giusta causa e della proporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata.Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la valutazione della gravita’ dei fatti addebitati al lavoratore, nella loro portata oggettiva e soggettiva, e delle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensita’ dell’elemento intenzionale che ha portato la Corte stessa ad escludere che la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare e’ stata effettuata senza dare il dovuto peso alla delicatezza dei compiti che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere e alla gravita’ della interruzione del servizio determinatasi a causa di un addormentamento, oltretutto neppure dovuto a causa improvvisa e imprevista, ma "organizzato" con l’altro lavoratore della squadra".
La Corte di Cassazione, riforma la sentenza della Corte di Appello, e decidendo nel merito, rigetta l’impugnativa di licenziamento.