(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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La Corte di Appello di Milano sul danno biologico, danno morale, danno da perdita parentale, danno esistenzi

2018-01-02 23:57

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

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Il Danno da perdita parentale per la Corte di Appello di Milano

Importante sentenza della Corte d’Appello Milano, Sezione 1 civile, del  10 marzo 2017, n. 1045, la quale ha affermato che alla luce della ormai nota giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., nn. 26972, 26973, 26974, 26975.2008) ed alle limitazioni risarcitorie dalla stessa introdotte per fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge, le singole voci di danno a suo tempo elaborate dalla giurisprudenza (danno biologico, danno morale, danno da perdita parentale, danno esistenziale) possono ora considerarsi come semplici profili del danno non patrimoniale, subordinati nel loro riconoscimento all’accertata lesione di un diritto costituzionalmente garantito ovvero alla sussistenza di una ipotesi di reato. Più precisamente le anzidette pronunzie delle Sezioni Unite hanno distinto "l’ipotesi di ricorrenza di un reato (nella quale ... è risarcibile non solo il danno conseguente alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona, anche se non presidiati da diritti costituzionali inviolabili) dai casi in cui non vi sia reato né sussista una specifica determinazione legislativa ex art.2059 cc  (per cui la risarcibilità è limitata alla lesione di un diritto inviolabile della persona di rango costituzionale) puntualizzando che questa seconda ipotesi si realizza, ad esempio, nei casi di danno biologico (art. 32 cost) e di danno da perdita del rapporto parentale (artt.2,29, 30 cost.) con l’ulteriore precisazione che anche tali definizioni costituiscono null’altro che espressioni di sintesi, utili solo a fini descrittivi" (Cass S.U. n. 3677.2009). Al predetto filtro risarcitorio deve aggiungersi, poi, una concreta valutazione intorno alla gravità e serietà dell’offesa arrecata alla persona danneggiata. In particolare, mentre il profilo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale potrà essere "valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l’intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate da vari Tribunali della Repubblica" Cass. n. 26505.2009; Cass. n. 10107.2011), così come alla luce dei medesimi parametri tabellari potrà essere liquidato il profilo di danno non patrimoniale da lesione dell’integrità biologica dell’individuo, quanto invece al profilo di danno non patrimoniale c.d. "esistenziale" anch’esso non suscettibile di essere liquidato separatamente, il suo eventuale riconoscimento dev’essere subordinato alla allegazione "degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio" (Cass. S.U. n. 3677.2009). In altri termini. tale ultimo profilo del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via necessariamente equitativa ex art. 1226 e 2056 cc , dovrà essere sempre allegato e dimostrato, anche a mezzo di presunzioni ex art. 2727 cc . (la sufficienza della prova presuntiva, in subiecta materia, è stata affermata anche da Cass. n. 6946.2007) e non può mai ritenersi in re ipsa.

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