Importante sentenza della Corte d’Appello Milano, Sezione 1 civile, del 10 marzo 2017, n. 1045, la quale ha affermato che alla luce della ormai nota giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., nn. 26972, 26973, 26974, 26975.2008) ed alle limitazioni risarcitorie dalla stessa introdotte per fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge, le singole voci di danno a suo tempo elaborate dalla giurisprudenza (danno biologico, danno morale, danno da perdita parentale, danno esistenziale) possono ora considerarsi come semplici profili del danno non patrimoniale, subordinati nel loro riconoscimento all’accertata lesione di un diritto costituzionalmente garantito ovvero alla sussistenza di una ipotesi di reato. Più precisamente le anzidette pronunzie delle Sezioni Unite hanno distinto "l’ipotesi di ricorrenza di un reato (nella quale ... è risarcibile non solo il danno conseguente alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona, anche se non presidiati da diritti costituzionali inviolabili) dai casi in cui non vi sia reato né sussista una specifica determinazione legislativa ex art.2059 cc (per cui la risarcibilità è limitata alla lesione di un diritto inviolabile della persona di rango costituzionale) puntualizzando che questa seconda ipotesi si realizza, ad esempio, nei casi di danno biologico (art. 32 cost) e di danno da perdita del rapporto parentale (artt.2,29, 30 cost.) con l’ulteriore precisazione che anche tali definizioni costituiscono null’altro che espressioni di sintesi, utili solo a fini descrittivi" (Cass S.U. n. 3677.2009). Al predetto filtro risarcitorio deve aggiungersi, poi, una concreta valutazione intorno alla gravità e serietà dell’offesa arrecata alla persona danneggiata. In particolare, mentre il profilo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale potrà essere "valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l’intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate da vari Tribunali della Repubblica" Cass. n. 26505.2009; Cass. n. 10107.2011), così come alla luce dei medesimi parametri tabellari potrà essere liquidato il profilo di danno non patrimoniale da lesione dell’integrità biologica dell’individuo, quanto invece al profilo di danno non patrimoniale c.d. "esistenziale" anch’esso non suscettibile di essere liquidato separatamente, il suo eventuale riconoscimento dev’essere subordinato alla allegazione "degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio" (Cass. S.U. n. 3677.2009). In altri termini. tale ultimo profilo del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via necessariamente equitativa ex art. 1226 e 2056 cc , dovrà essere sempre allegato e dimostrato, anche a mezzo di presunzioni ex art. 2727 cc . (la sufficienza della prova presuntiva, in subiecta materia, è stata affermata anche da Cass. n. 6946.2007) e non può mai ritenersi in re ipsa.