Ennesima, ma recente, sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di licenziamento disciplinare del Dirigente.
Il quesito, che coinvolge Giurisprudenza e Dottrina da decenni, è sempre lo stesso: si applica al licenziamento disciplinare del Dirigente, che è una soprta di alter ego dell’imprenditore, il sistema di garanzie procedimentali e sostanziali previste dall’Art. 7 dello Statuto dei lavoratori?
Ecco il principio espresso dalla Cassazione sez lav n. 2553 del 10/02/2015: " "Ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, anche a prescindere dalla specifica individuazione di suoi comportamenti soggettivi e potendo il recesso dipendere da obiettive esigenze di organizzazione interna) l’indipendentemente dalle previsioni di un contratto di lavoro individuale, quand’anche esso escluda il ricorso alla normativa disciplinare collettiva, le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di ndifesa, nel contraddittorio) dettate dalla Legge 300 del 1970 art. 7 , commi 2 e 3 in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilita’ di valutare le condotte causative del recesso".
Quindi, l’art. 7 Statuto Lavoratori si applica se alla base del recesso vi sono negligenze che andavano contestate.