Importante sentenza della Corte di Cassazione, n. 11551 del 4 giugno 2015, che evidenzia una responsabilità personale dell’Avvocato, qualora costui redige e deposita un ricorso per Cassazione senza una procura alle liti ovvero una procura indicata nel ricorso ma non presente agli atti. Infatti, la procura alle liti deve essere conferita ad Avvocato abilitato in data successiva al deposito della sentenza di secondo grado. Nella fattispecie, non solo la Corte di Cassazione dichiara la inammissiblità del ricorso, ma condanna lo stesso Avvocato a pagare le spese processuali! richiamando il pronunciamento della Cass. SU n. 10706 del 10 maggio 2006.
Si evidenziano i tratti salienti della sentenza: "Secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, e’ valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilita’ dell’attivita’ svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve nessere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorche’ per tutti i gradi del giudizio" (Cass. 9 marzo 2011, n.n 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).
In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio di cassazione la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte ( sentenza 10 maggio 2006 n. 10706) hanno affermato che "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza ndella procura "ad litem" o di procuran falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun neffetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidita’ o sopravvenuta inefficacian della procura "ad litem", non e’ nammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanton l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo".
Ne consegue che, una volta accertato che manca la procuran speciale, - che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, deriva che l’unico soccombente e’ lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla puo’ avere affermato in proposito (cosi’ Cass. sez. un. 10706/2006 cit; Cass. 19226/2014 cit.).
Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l’avv. (OMISSIS), nella misura indicata in dispositivo.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, e’ valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza nimpugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilita’ dell’attivita’ svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorche’ per tutti i gradi del giudizio" (Cass. 9 marzo 2011, n.n 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).
In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio di cassazione la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 10 maggio 2006 n. 10706) hanno affermato che "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nnella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidita’ o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non e’ ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni nderivanti dal processo".
Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale, - che come sopra evidenziato costituisce elemento nindefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, deriva che l’unico soccombente e’ lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla puo’ avere affermato in proposito ....
Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l’avv. (OMISSIS), nella misura indicata in dispositivo.
Occorre quindi prestare molta cautela attenzione nella redazione e deposito del ricorso per Cassazione.