(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Cassazionista in Roma

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VITTIME TERRORISMO IMPORTANTE SUCCESSO STUDIO AVV. GIUSEPPE POMPEO PINTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

( benefici ex Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 494, riconosciuti a  coniuge  - già perettore di benefici quale co-vittima dell'attentato - di invalido portatore di invalidità superiore all’80% a causa di atto terroristico )

Vittime terrorismo,  coniugi entrambi vittime di attentato; ad un coniuge, già beneficiaria di indennità quale vittima dell’attentato, spettano anche i benefici previsti  dalla Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 494, in quanto coniuge di invalido portatore di invalidità superiore all’80% a causa di atto terroristico subito?

 

 

Importante successo dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto in tema di vittime del terrorismo, con la sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro n. n. 8697/2021 pubbl. il 25/10/2021.

Probabilmente si tratta della prima statuizione del genere presso i Tribunali e Corti di  Merito del territorio Nazionale, non avendo il sottoscritto rinvenuto precedenti, se non una pronuncia della Corte di Cassazione avente per oggetto, però, una richiesta difforme.

Raccontiamo brevemente la vicenda.

La  Cliente ( d’ora in poi Cliente)  unitamente al marito   sono stati vittime di attentato terroristico verificatosi in Roma in data 9 ottobre 1982, presso la Sinagoga di Roma;

Sia il Sig. Marito che la moglie ricorrente venivano riconosciuti quali vittime del  terrorismo;

Il Marito veniva riconosciuto invalido civile – quale conseguenza dell’attentato - con una invalidità permanente superiore all’80% della capacità lavorativa totale per una serie di patologie riconosciute dalla Commissione Medica Ospedaliera con verbale di vista medico collegiale del 30 novembre 1983; lo stesso è stato beneficiario  con decreti del Ministero dell’Interno del 30.8.1999 e 31.3.1984 dell’assegno vitalizio e della speciale elargizione ex art. 2 L. 23.11.1998 n. 407 e dell’art. 1 L. 20.10.1990 n. 302 modificata dalla L. 23.11.1998 n. 407;

Il Marito, quale invalido superiore all’80% è parificato ai Grandi Invalidi di Guerra;

Anche la ricorrente, riconosciuta invalida civile con una percentuale del 35%,  è stata destinataria di alcuni  benefici quale vittima di atto terroristico ex art. 1 L. 302/1990  ed ex art. 2 L. 407/1998 ;

In data 29 maggio 2014, a seguito della nuova normativa appena emanata, la ricorrente chiedeva alla Prefettura di Roma  il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2014, del diritto ai benefici  previsti  dalla nuova Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 494, in quanto coniuge di invalido portatore di invalidità superiore all’80% a causa di atto terroristico subito; il Ministero  negava la richiesta, asserendo che si trattava di una duplicazione del risarcimento del danno, facendo leva sull’art. 13 L. 302/1990, commi 1-2-3 articolo denominato   “Concorso di benefici” , che prevede:

  1. Gli assegni vitalizi previsti  dalla  presente  legge  non  sono  cumulabili  con  provvidenze  pubbliche  a   carattere   continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze,  quale che sia la  situazione  soggettiva  della  persona  lesa  o  comunque beneficiaria.

 

 

 

La Cliente, tramite lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, adiva il Tribunale di Roma, chiedendo che alla moglie fossero riconosciuti i benefici spettanti dalla L. 147/2013, quale coniuge di invalido portatore di invalidità superiore all’80%.

A fondamento del ricorso, non essendoci precedenti specifici in materia, veniva richiamati i seguenti fattori:

1) Risulta evidente che la disciplina di cui all’art. 13 L. 302 del 1990  è inconferente al caso di specie, in quanto i benefici richiesti dalla ricorrente si basano su una normativa posteriore di ben 24 anni.

E non solo.  L’art. 13 L. 302/1990 ha la finalità di evitare che la stessa persona , per lo stesso evento, usufruisca di più benefici assistenziali,  riferiti sempre allo stesso soggetto leso ( in prima persona) dall’evento terroristico. 

2) Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, riunisce e coordina le varie disposizioni in materia di attuazione della normativa sulla attribuzione dei benefici assistenziali.

Analizzando il Regolamento, lo stesso già contempla(va) sia le modalità per richiedere i benefici, sia i divieti di cumulo, sia le eccezioni al  divieto di cumulo di analoghi benefici.

3) in ogni caso, vi è una  lettura costituzionalmente orientata del divieto cumulo:  i benefici concessi alla ricorrente quale vittima per se’,  e quelli richiesti quale coniuge di vittima del terrorismo, hanno finalita’   ristoratrice di due danni differenti, ed anche i titoli sono diversi.

La causa veniva rinviata per la discussione.

Nelle more del procedimento, attraverso il costante aggiornamento del sottoscritto Difensore, veniva rinvenuta una recentissima  sentenza della  Corte di Cassazione ( Cassazione Sezione Lavoro 3824/21 del 15 febbraio 2021), che  si pronunciava su un caso avente ad oggetto in una fattispecie di cumulo di benefici di una vittima del dovere , che a dire del Ministero erano vietati proprio dall’art. 13  Legge 302/1990

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha previsto la cumulabilità  con la pensione privilegiata:

1) dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’ articolo 2, comma 1, legge 23 novembre 1998 nr. 407.

2) dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 5, comma 3, Legge 204/2006.

L’Avv. Pinto ha evidenziato che i principi di tale sentenza, dovevano essere applicati anche al caso di specie.

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, Giudice Capaccioli, accoglieva il ricorso, pronunciando il seguente principio:

Il ricorso è meritevole di accoglimento. La tesi del Ministero convenuto circa la incumulabilità degli assegni vitalizi previsti dalla legge n° 407/978 e 206/2004 con i benefici previsti dall’art 1 commi 494 e 495 L 147/2013   (che ha introdotto i commi 3 – bis, 3 – ter , 3 – quater all’art 5 L 206/2004 prevedendo assegni vitalizi a favore del coniuge e dei figli di invalido portatore di invalidità superiore al 50% contratta in conseguenza di atto terroristico ) è stata di recente smentita dalla S.C. con ord. n°3824/2021 secondo la quale : “La previsione di incumulabilità alla quale fanno riferimento le amministrazioni ricorrenti è contenuta nella legge 20 ottobre 1990, n. 302— Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata— all'articolo 13. Tale articolo sancisce la incumulabilità ( indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).18. La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi(e le elargizioni) previsti dalla stessa legge nr. 302/1990.19. La successiva legge n. 407/1998 — Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata— che ha previsto,all'articolo 2, la concessione dell' assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge nr. 302/1990, non ha disciplinato il concorso dell'assegno con altri benefici né richiamato il divieto di cumulo previsto dall'articolo 13 della legge nr. 302/1990.20. Allo stesso modo la legge nr. 206/2004— Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice— che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all'articolo 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla legge nr. 302/1990, articolo 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici. 21. In mancanza di una contraria disposizione deve, dunque, ritenersi la cumulabilità delle elargizioni.21. Né può farsi richiamo alla disciplina dell'articolo 13 legge nr. 302/1990, il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge. “

 

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto tutela i clienti, in tema di vittime del dovere e del terrorismo, anche dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

 

 

DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO

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