La notifica della sentenza ad un solo co-difensore è valida e fa decorrere il termine breve di impugnazione: Cass. Civ. 26076/2019
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul seguente tema: in caso di affidamento di mandato a più difensori, qualora la sentenza venga notificata ad un soltanto di essi, è valida la notifica? Fa decorrere il termine breve per l’impugnazione?
La Cassazione, con ordinanza n. 26076 del 15/10/2019, ha dato risposta affermativa ad entrambi i requisiti, affermando che la notifica della sentenza ad un solo co-difensore è valida, e da tale notifica decorre il termine breve di impugnazione.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “in forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184);
che, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. ^^^^^, deve ritenersi pienamente valida ed efficace, nonchè idonea a determinare (a partire dal suo compimento in data 14 marzo 2016) la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. altresì Sez. L, Sentenza n. 2774 del 04/02/2011, Rv. 615984 01; Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 09/04/1975, Rv. 374828 – 01)”.
L’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, cassazionista con studio in Roma, assiste la clientela nella redazione di ricorsi per cassazione, e rimarca la necessità di prestare attenzione anche agli aspetti formali in cassazione, che potrebbero sfociare in ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, come quella oggetto del presente articolo.