Conseguenze processuali nell'ipotesi in cui, deceduto il destinatario dell'ordine d'integrazione del contraddittorio in appello, la parte che ne è onerata ometta di citare gli eredi - Cass. SU n. 14266 del 24.5.2019
Le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto nelle seguenti ipotesi: cosa succede se, nell’ambito di un giudizio di appello, il Collegio ordina - entro un termine perentorio - l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto contumace che si scopre essere deceduto?
La Soluzione è fornita dalla Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 24/05/2019, (ud. 26/03/2019, dep.24/05/2019), n. 14266, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2".
Nel caso oggetto di esame, il ricorso è stato rigettato, si riporta il passo delle Sezioni Unite per completezza espositiva:
“La soluzione della controversia alla luce dell'enunciato principio di diritto.Come si è su evidenziato (p. 4), la corte d'appello barese ha assegnato ai ricorrenti termine di trenta giorni, a decorrere dal 30/10/2009 con scadenza al 30/11/2009, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di S.S.B.; in data 21/11/2009 i ricorrenti hanno appreso del decesso di S.; il termine originariamente concesso si è in tale data interrotto, in applicazione dell'art. 328 c.p.c., ed è iniziato a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quello già assegnato, ovvero di trenta giorni, scaduto il 21/12/2009; entro questo termine i ricorrenti hanno notificato l'atto di integrazione solo a due dei tre eredi del S.; l'ordine di integrazione non è stato pertanto integralmente adempiuto, nè i ricorrenti hanno avanzato istanza di rimessione ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) adducendo (e provando) la sussistenza di ragioni eccezionali tali da rendere il nuovo termine insufficiente. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.