(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Coronavirus e contratto di locazione: il conduttore può smettere di pagare il canone?

2020-03-27 00:24

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Locazione e occupazione ,

Coronavirus e contratto di locazione: il conduttore può smettere di pagare il canone?

Coronavirus e contratto di locazione

Un tema assai discusso in tema di Coronavirus Covid 19 è la situazione dei contratti di affitto ad uso commerciale. L’emergenza sanitaria e la normativa di contenimento, con la chiusura parziale di negozi, esonera il conduttore dal pagare il canone mensile di locazione? Oppure il conduttore è obbligato al pagamento, a prescindere da tale emergenza? Non vi è una risposta univoca, e per questo motivo, vi sarà una profilazione di contenziosi qualora le parti non riescano a mettersi d’accordo, spontaneamente o ad esempio dopo aver adito la mediazione che in questi casi è obbligatoria prima di cominciare un contenzioso.

La normativa offre molteplici spunti che andiamo ad esaminare.

L’art. 1258 cc prevede: “ Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile”.

Si tratta della impossibilità parziale: in questo caso il debitore (conduttore) si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. Tuttavia la norma risulta di difficile applicazione, posto che l’impossibilità è comunque transitoria.

L’art. 1464 cc recita : “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Si tratta della impossibilità parziale sopravvenuta: anche in questo caso, l’emergenza coronavirus è transitoria e non definitiva.

L’art. 1467 cc recita: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458…. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

L’eccessiva onerosità determinata dalla emergenza sanitaria, apre la strada alla parte conduttrice di chiedere la risoluzione del contratto, a meno che la parte locatrice offra un adeguamento del contratto.  La norma contempla la eccessiva onerosità, ma non specifica che deve trattarsi di una situazione temporanea, come quella legata alla emergenza sanitaria, quindi si ravvisa sempre l’ostacolo del carattere non definitivo della situazione di crisi.

Resta ferma la possibilità per il conduttore di recedere per la sussistenza di gravi motivi, ex L. 392/78 con il preavviso di legge o contrattuale.

Concludendo, non vi è certezza circa la possibilità per il conduttore di sottrarsi all’obbligo di pagamento del canone di locazione per l’emergenza legata al Coronavirus, le soluzioni previste dall’ordinamento possono sempre essere interpretate come legate a situazione definitive e non temporanee, come quella in esame.

 

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto tutela la clientela in tema di rapporti contrattuali anche in relazione alle situazioni sopra esposte.  

 

 

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