LaCorte di Cassazione, Sezione 2 civile , con la sentenza 14 febbraio 2017, n. 3892 , dopo aver richiamato i principi relativi al rapporto tra amministratore e condominio, ha espresso il seguente principio: "
La mancanza di una regolare tenuta della contabilità condominiale e della predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione, imputabili all’amministratore, ostano al riconoscimento ed al conseguente pagamento del compenso vantato da quest’ultimo. Infatti, mancando la prova del credito dell’amministratore, anche l’eventuale ricostruzione ex post da parte del consulente tecnico d’ufficio, sulla base di una verifica documentale a campione, non appare idonea a fondare la prova medesima, la quale può essere desunta in modo attendibile dalla sola determinazione dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dai condomini e dalle uscite per spese condominiali, con relativi documenti giustificativi. Né, ai fini della legittimità della pretesa creditoria, può essere invocato il principio secondo il quale, in sede di responsabilità contrattuale, il creditore deve soltanto provare la fonte dell’obbligazione, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, atteso che in materia di condominiale, sulla base della disposizione di cui all’art. 1130 cod. civ. il credito dell’amministratore, come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto - redatto secondo il principio della specificità delle partite ex artt. 263 e 264 cod. proc. civ. - approvato dall’assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa e di valutare in modo consapevole l’operato dell’amministratore".
L’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto patrocina controversie in materia condominiale, anche in ipotesi di responsabilità dell’Amministratore; in Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione.