Negli ultimi tempi è aumentato il formalismo che spesso induce i Giudici di Merito, così come la Suprema Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile un ricorso, una citazione, un appello, per vizi meramenti formali, vanificando il lavoro dei professionisti per aspettati che potevano anche essere superati con il buon senso. A seguito della introduzione delle notifiche telematiche, tramite pec, si è posto il problema di come rappresentare al Giudice il deposito, in particolare di cosa depositare materialmente nel processo telematico, per dimostare la ritualità della notificazione.
Le notificazioni tramite pec andrebbero depositate in formato eml, con la produzione delle pec di accettazione e notificazione, che rende inalterato il contenuto.
Cosa succede se al posto del formato eml ( o altro formato messaggistico), le ricevute vengono prodotte e depositate in formato pdf?
Per alcuni Giudici di merito ( Vedi Corte di Appello di Napoli), ciò rende l'appello ( nel caso trattato) improcedibile.
Per fortuna, la Corte di Cassazione è intervenuta per correggere il tiro, con ordinanza n. 27677 del 25-10-2024 asserendo che , in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.
Decisivo in tale senso, anche l'assenza di contstazioni al riguardo della parte appellata.