La Suprema Corte di Cassazione offre un interessante spunto in tema di valutazione della tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto, valutato in rapporto a quello disciplinare. Con la Ordinanza n. 25535 del 2018, la Cassazione afferma che " A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l’immediatezza del recesso a garanziadella pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periododi comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale vacontemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi",in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di unaprognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che,in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazionedi criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice devecompiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. (Nella specie, laS.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva evinto la volontà abdicativa del diritto direcesso da parte del datore, oltre che dal ritardo nella comunicazione del licenziamento,dall’accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa per un breve lasso di tempo,nonchè dal riconoscimento di un ulteriore periodo di ferie e dalla fissazione della visita disorveglianza sanitaria del dipendente).Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119Massime precedenti Conformi: N. 7037 del 2011 Rv. 616426 - 01.
L’Avv. Pinto tutela la clientela in tema di licenziamento, sia disciplinare che per superamento del periodo di comporto.