(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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La mancata consegna del certificato di agibilità non determina la risoluzione del contratto

2018-12-17 00:17

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Compravendita immobiliare , Compravendita immobiliare ,

La mancata consegna del certificato di agibilità non determina la risoluzione del contratto

Cassazione Civile ORDINANZA del 18 maggio 2018, n.12226

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Un tema molto dibattuto da semper in tema di compravendita immobiliare riguarda la consegna del certificato di agibilità; mentre in passato la Ca Coret di Cassazione faceva discendere una risoluzione pressocchè automatica, ad oggi la Giurisprudenza è invece orientata nel dover esaminare la situazione giuridica e fattuale prima di procedere alla risoluzione.
Il nuovo orientamento è ben spiegato in quwesta recente ordinanza della Cassazione  ( n. 12226 del 2018), la quale afferma: "
Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (v. tra le varie, sez. 2, Ordinanza n. 29090 del 05/12/2017 Rv. 646535; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 2014; Sez. 2, Sentenza n. 13231 del 31/05/2010 Rv. 613156). Il principio, affermato in tema di risoluzione del contratto preliminare, vale logicamente anche per il contratto definitivo. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che la mancanza di agibilità non incide sulla funzione economico-sociale del bene e ha tratto tale convincimento dal fatto, pacifico tra le parti e attestato anche nel rogito notarile, ’che non constano irregolarità sul piano edilizio-urbanistico (la costruzione risale a data anteriore al 1 settembre 1967 ed è subentrata concessione in sanatoria in data 3.4.1998 con cambio di destinazione, ora commerciale)’. Come si vede, l’apprezzamento in fatto sulla assenza di elementi ostativi al rilascio del certificato di abitabilità, si rivela conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte sugli effetti della mancata consegna del certificato di abitabilità e non si pone neppure in contrasto col precedente citato dalla ricorrente (Ordinanza n. 2438/2016): in quel caso, infatti, il rifiuto dei promissari acquirenti di procedere alla stipula del definitivo era stato ritenuto giustificato in quanto il dato oggettivo della mancata consegna del certificato di destinazione urbanistica - il cui obbligo grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477, terzo comma, cod. civ. - non risultava suffragato da alcun elemento che potesse in qualche modo far ritenere sussistente l’idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.
E’ quindi opportuno procedere ad una valutazione completa degli elementi probatori a disposizione.
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pinto tutela la clientela in tema di contenziosi immobiliare, anche dinanzi al Corte di Cassazione.

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