Un tema molto dibattuto da semper in tema di compravendita immobiliare riguarda la consegna del certificato di agibilità; mentre in passato la Ca Coret di Cassazione faceva discendere una risoluzione pressocchè automatica, ad oggi la Giurisprudenza è invece orientata nel dover esaminare la situazione giuridica e fattuale prima di procedere alla risoluzione.
Il nuovo orientamento è ben spiegato in quwesta recente ordinanza della Cassazione ( n. 12226 del 2018), la quale afferma: "
Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (v. tra le varie, sez. 2, Ordinanza n. 29090 del 05/12/2017 Rv. 646535; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 2014; Sez. 2, Sentenza n. 13231 del 31/05/2010 Rv. 613156). Il principio, affermato in tema di risoluzione del contratto preliminare, vale logicamente anche per il contratto definitivo. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che la mancanza di agibilità non incide sulla funzione economico-sociale del bene e ha tratto tale convincimento dal fatto, pacifico tra le parti e attestato anche nel rogito notarile, ’che non constano irregolarità sul piano edilizio-urbanistico (la costruzione risale a data anteriore al 1 settembre 1967 ed è subentrata concessione in sanatoria in data 3.4.1998 con cambio di destinazione, ora commerciale)’. Come si vede, l’apprezzamento in fatto sulla assenza di elementi ostativi al rilascio del certificato di abitabilità, si rivela conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte sugli effetti della mancata consegna del certificato di abitabilità e non si pone neppure in contrasto col precedente citato dalla ricorrente (Ordinanza n. 2438/2016): in quel caso, infatti, il rifiuto dei promissari acquirenti di procedere alla stipula del definitivo era stato ritenuto giustificato in quanto il dato oggettivo della mancata consegna del certificato di destinazione urbanistica - il cui obbligo grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477, terzo comma, cod. civ. - non risultava suffragato da alcun elemento che potesse in qualche modo far ritenere sussistente l’idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.
E’ quindi opportuno procedere ad una valutazione completa degli elementi probatori a disposizione.
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pinto tutela la clientela in tema di contenziosi immobiliare, anche dinanzi al Corte di Cassazione.