La Corte di Cassazione, Sezione 3 civile con Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2342 aderisce all’orientamento in base al quale , in caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno è in re ipsa.
La Corte sostiene che " correttamente la Corte di merito ha ritenuto sussistente nella fattispecie in esame un caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui nei confronti di tutti coloro che effettivamente abitavano l’immobile (debitrice esecutata e familiari conviventi), qualificandolo come fatto illecito imputabile a piu’ persone a norma degli articoli 2043 e 2055 cc ; inoltre, ha coerentemente richiamato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimita’ che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui (sia essa usurpativa o non), ritiene che il danno per il proprietario del cespite sia in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilita’ del bene da parte del proprietario usurpato ed all’impossibilita’ per costui di conseguire l’utilita’ normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Sez. 3, 24/01/2013 n. 8571).
Ed ancora
In proposito, e’ sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte che ha piu’ volte affermato che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario e’ in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilita’ del bene, la cui natura e’ normalmente fruttifera e dalla impossibilita’ di conseguire l’utilita’ da esso ricavabile, sicche’ tale danno costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum e la liquidazione puo’ essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (cfr. tra tante, Sez. 3, 09/08/2016 n. 16670; Sez. 3 16/04/2013, n. 9137; Sez. 3, 08/05/2006 n. 10498). Per completezza, va aggiunto che non si discosta da questa impostazione il precedente richiamato dai ricorrenti il quale, sebbene precisi che non di "danno in re ipsa" si tratta, ma "di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, tuttavia, nella sostanza, ritiene che questi possa pur sempre avvalersi di presunzioni (Sez. 3, 11/01/2005 n. 378).
L’Avvocato Giuseppe Pompeo Pinto tutela la clientela in tutte le controversie che hanno per oggetto contratti di locazione ed occupazione senza titolo.