
Interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di rumore nel condominio, in tema di immissioni rumorose e di insonorizzazione. Due Condomini agiscono contro il Condominio, in quanto dal vicino locale Portineria, provenivano rumori molesti, che provocano disturbi ed isonnia. I due condomini procedono con un ATP, accertamento Tecnico Preventivo, che rileva la fondatezza degli assunti. Sulla base delle risultanze tecniche, procedono con la richiesta di risarcimento dei danni, oltre che con la richiesta di condanna di provvedere alla cd insonorizzazione dei locali. Il Tribunale di Milano, accoglie la domanda, condanna alla insonorizzazione dei locali; in relazione ai danni patiti, poichè la CTU medico legale aveva riferito l’assenza di esiiti permanenti, condanna il Condominio al pagamento della somma di € 10.000 in via equitativa e forfetaria. La sentenza viene appellata dal Condominio e la Corte di Appello di Milano, respingendo tutte le domande di risarcimento del danno proposte contro il Condominio dagli attori, ed appellanti principali, (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando questi ultimi, in solido, a restituire al Condominio la somma di Euro 28.307,78. La Corte d’appello ha osservato che risulta arduo scorgere un interesse attuale della (OMISSIS) e del (OMISSIS) ad ottenere una pronuncia di inibitoria dell’uso dei locali dell’ex-portineria, non piu’ utilizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Condominio con la custode, mentre l’esigenza degli attori di non ricevere immissioni acustiche intollerabili dall’adiacente alloggio condominiale risulta tutelata dalla condanna del Condominio ad eseguire i lavori di insonorizzazione e manutenzione nell’eventualita’ in cui venga deliberato di dare a quei locali di proprieta’ comune una destinazione che ne comporti l’utilizzo continuativo con permanenza di persone.
La Corte di Cassazione, adita sul punto, conferma le statuizioni della Corte di Appello di Milano.
A dire della Cassazione (Sezione 2 civile Sentenza 12 gennaio 2017, n. 661) " non e’ configurabile la lamentata violazione della disciplina in tema di immissioni, perche’ la Corte d’appello - nel confermare la condanna del Condominio ad eseguire, nell’alloggio condominiale adiacente a quello di proprieta’ degli attori (OMISSIS) e (OMISSIS), i lavori di insonorizzazione e manutenzione nell’ipotesi in cui venga deliberato di dare a quei locali di proprieta’ comune una destinazione che ne comporti l’utilizzo continuativo con permanenza di persone - ha assicurato, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la tutela richiesta ex articolo 844 cc inibendo al Condominio di destinare i locali in questione ad uso portineria o ad uso continuativo con permanenza di persone se non previa realizzazione delle opere di insonorizzazione previste dal c.t.u.. Il mancato accoglimento, da parte della Corte d’appello, della richiesta di inibitoria tout court dell’uso dei locali della ex-portineria, e’ stato, d’altra parte, ampiamente e correttamente motivato con il rilievo che gli attori difettano di un interesse attuale al riguardo, in considerazione del fatto che tali locali non sono stati piu’ utilizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Condominio con la custode, non senza sottolineare che l’uso meramente sporadico ed occasionale per riunioni condominiali (verosimilmente per poche volte nel corso di un anno e per non piu’ di qualche ora in orario diurno o di prima serata ogni volta) non puo’ arrecare ai condomini che risiedono nell’appartamento adiacente alcun apprezzabile disturbo. Quanto, poi, al danno alla salute, e’ bensi’ esatto che la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado - se per un verso ha escluso che la (OMISSIS) e il (OMISSIS) siano affetti da una malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le piu’ diffuse nosografie psichiatriche - ha ravvisato un nesso fra le immissioni rumorose ed il malessere ansioso-depressivo riscontrato nei predetti, non suscettibile di liquidazione secondo le tabelle medico-legali, ma da affidare all’appezzamento equitativo del giudice. E, tuttavia, la Corte d’appello ha motivatamente ed analiticamente spiegato nel ragioni del proprio diverso convincimento, indicando gli elementi e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.. Ha in proposito spiegato la Corte territoriale che il c.t.u., senza alcuna congruenza logica (ispirandosi apparentemente al fallace brocardo post hoc ergo propter hoc), ha istituito una relazione causale fra le lamentate immissioni rumorose (scorrere dell’acqua nei sanitari del bagno dell’alloggio della custode, emissioni sonore provenienti dal televisore che ivi si trovava e dal vociare di persone presenti in quei locali) ed il malessere ansioso-depressivo della (OMISSIS) e del (OMISSIS), in contraddizione con le risultanze dell’indagine psico-diagnostica condotta dallo stesso c.t.u..
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto tutela la clientela in materie condominiali nelle varie sedi giudiziarie, quindi anche in Corte di Cassazione.