La contrattazione collettiva consente la sottoscrizione del patto di prova nei contratto di lavoro, anche a tempo indeterminato , specificandone durata e tipologia. Spesso si assiste ad un abuso del patto di prova, che viene inserito anche lì dove non c’è bisogno, ossia quanto il lavoratore conosce le mansioni e le ha espletate, addirittura con lo stesso datore di lavoro. Non raro il caso di soggetti che rinunciano ad altre opportunità di carriera, per sottoscrivere contratti di lavoro con altre società , ma vengono poi licenziati per mancato superamento del patto di prova.
Con questa sentenza ( Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 9 marzo 2016, n. 4635) , la Suprema Corte fa giustizia, sostenendo che "
Questa Corte ha piu’ volte affermato (Cass. n. 15960/05; Cass. n. 17767/09; Cass. n. 10440/12; Cass. 15059/15) che la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacita’ del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entita’ della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, sicche’ il patto medesimo deve considerarsi invalido ove la suddetta verifica sia gia’ intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtu’ di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro. Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in occasione d’un successivo contratto di lavoro tra le stesse parti e’ ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all’imprenditore di verificare non solo le qualita’ professionali, ma anche il comportamento e la personalita’ del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. La valutazione circa l’opportunita’ e/o necessita’ della verifica delle qualita’ professionali e della personalita’ complessiva del lavoratore, gia’ accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato. Nella specie la Corte di merito ha rilevato che non era necessario verificare le qualita’ professionali e la personalita’ complessiva della lavoratrice, atteso che tali qualita’ erano state accertate da (OMISSIS) nei precedenti contratti a termine, contratti che costituivano, proprio per il loro numero, titolo preferenziale nella speciale graduatoria in cui la lavoratrice era inserita. Ha aggiunto che dall’accordo richiamato da (OMISSIS) non risultava ne’ poteva desumersi che fosse possibile apporre al contratto il patto di prova, onde questo risultava privo di causa, non rispondendo alla sua funzione tipica.
L’Avvocato Giuseppe Pompeo Pinto, cassazionista in Roma, tutela la clientela in tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, ove lo stesso è nullo ed illegittimo, perchè INUTILE.