(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Incidente mortale sul lavoro per mancanza di sicurezza

2018-01-14 22:42

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Diritto del lavoro, Diritto del lavoro,

La Cassazione cassa una sentenza contraddittoria che aveva negato la responsabilità del datore

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile del 9 gennaio 2018, n. 278 riapre la discussione su un incidente mortale sul lavoro, ove morì un
assistente tecnico dipendente del Genio Civile delle Opere marittime di Ancona, avvenuta nel corso di verifiche tecniche presso un edificio demaniale. Nell’occasione, la Corte d’Appello di L’Aquila aveva riformato la prima sentenza, negando la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Corte di Cassazione, valuta la sentenza carente e contraddittoria, in quanto
"l’iter logico argomentativo della sentenza e’ viziato da contraddittorieta’, tale da non consentire l’esatta individuazione della ratio decidendi".
Quindi la Corte richiama i doveri del datore  di lavoro ( in questo caso il Ministero) statuendo che " La concezione di sicurezza sul lavoro, che emerge dalla decisione della Corte territoriale, infatti, non trova riscontro nella costruzione normativa di un preciso obbligo contrattuale posto a carico del datore, rafforzato dalla sua natura "bifronte", da un lato verso lo Stato, per la realizzazione del diritto costituzionale alla salute del cittadino (articolo 32), dall’altro verso i singoli lavoratori. Tale obbligo onera in concreto, il datore di lavoro di una complessa attivita’ che va dalla responsabilita’ dell’organizzazione dei processi lavorativi, della scelta, dell’acquisto delle dotazioni di lavoro e della loro distribuzione al personale, fino a quella della formazione dello stesso personale sulla materia della prevenzione degli infortuni".
Analizzando il materiale probatorio acquisito agli atti, la Cassazione fa presente che " La sentenza gravata e’ dunque viziata perche’ contraddittoria nella motivazione e inconcludente nell’accertamento della responsabilita’ dell’amministrazione".
Ed ancora: "
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte "La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice del merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (Cass. n. 19547/2017).
La sentenza della Corte di Appello è stata cassata con rinvio degli atti alla Corte di Appello in diversa composizione ( nella fattispecie, in diversa sede).

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