La Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, con la Sentenza 15 giugno 2017, n. 30156, annulla una sentenza impugnata ( del Tribunale di Bergamo) che aveva condnanato l’imputato alla pena di Euro 2.000 di ammenda ritenendola colpevole del reato di cui all’articolo 659 c.p. per aver, quale condomina del plesso comunale ubicato a (OMISSIS), provocato deliberatamente ed anche in orario notturno continui rumori e schiamazzi recando disturbo alle occupazioni e ad al riposo di (OMISSIS) e degli altri condomini.
Per la Corte in tema di emissioni sonore all’interno di un edificio, e’ necessario valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo della idoneita’ offensiva della condotta, la capacita’ del fenomeno disturbante di propagarsi nell’ambito di un intero edificio, rispetto alla quale costituiscono concorrenti elementi di accertamento la oggettiva intensita’ del fenomeno, le sue conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalita’ di diffusione del rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta (Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194). Deve pertanto censurarsi la motivazione del Tribunale che si limita ad un accertamento dell’ascrivibilita’ dei rumori alla (OMISSIS) in quanto unica occupante dell’appartamento del quinto piano e ad affermarne la potenzialita’ nociva delle emissioni sonore provenienti dal medesimo, senza darsi carico di accertarne l’incidenza e la capacita’ di propagazione in concreto, indice delle quali non puo’ essere di per se’ ritenuta la percezione degli occupanti degli appartamenti limitrofi, ovverosia dei due condomini del quarto piano e del condomino dell’unita’ limitrofa sullo steso piano di quella dell’imputata. Per quanto attiene al secondo motivo occorre infatti, affinche’ possa ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica, una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una parte potenzialmente indeterminata e dunque rilevante degli occupanti il medesimo edificio, restando una diffusivita’ piu’ circoscritta limitata al danno risarcibile in sede civile. E’ stato infatti affermato, sempre in relazione a rumori e schiamazzi all’interno di edificio che non ricorre il reato di cui all’articolo 659 c.p. allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli vicini occupanti un appartamento limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio cui e’ inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti, non producendosi, in tali ipotesi, il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillita’ di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicche’ il fatto, se del caso, puo’ costituire illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997 - dep. 05/02/1998, Rv. 209694, Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013 - dep. 13/11/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345).
La Corte fa salva la eventuale richiesta di risarcimento danni in sede civile.