(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Danno Morale e danno parentale, divieto di duplicazione risarcitoria

2018-01-03 00:19

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Infortunistica stradale, Infortunistica stradale, Infortunistica stradale,

il Tribunale di Treviso sul Danno Morale e Danno Parentale

 

Nell’ambito del risarcimento del danno per infortunistica stradale, segnaliamo dla sentenza espressa dal Tribunale Treviso, Sezione 1 civile, del 25 gennaio 2016, n. 180, in tema di  divieto di duplicazione delle voci risarcitorie.
Secondo il Tribunale, "il fatto illecito commesso dal XX  ha irreversibilmente privato YY  della possibilità di instaurare e di vivere il rapporto fraterno con la sorella. L’art 2059 cc  nella lettura costituzionalmente orientata predicata dalla giurisprudenza di legittimità, consente di ravvisare un pregiudizio non patrimoniale risarcibile tutte le volte in cui il fatto illecito del terzo cagioni la lesione della personalità e dell’esplicazione dell’individuo nel rapporto con i congiunti, la cui tutela germina dalle previsioni degli artt. 2,29,30 della Cost. Detto pregiudizio - la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni - è nel caso di specie dimostrato dal fatto che GV  (pur vissuta per brevissimo tempo) è nata viva e con lei è nato il (...) famigliare suscettibile di tutela; dalla natura e dall’intensità di quel vincolo; dal positivo accertamento del legame di affezione che si era instaurato tra Ja. e Si.Be. e della dedizione e delle cure che quest’ultima aveva manifestato all’odierno attore (v. sentenza del 14.01.2010 di cui al doc. n. 8 del fascicolo attoreo); dalla conseguente e congruente assenza di elementi che inducano a ravvisare una mancata frequentazione tra l’attore (che all’epoca dei fatti aveva dieci anni) ed il padre (separato dalla madre e perciò non convivente) o l’estraneità del primo al nuovo nucleo famigliare creato dal secondo con la DS. Questi elementi lasciano ragionevolmente presumere che l’attore, seppur convivente con la madre, avrebbe avuto con la sorella un rapporto non solo affettivo (come è naturale tra fratelli) ma anche di conoscenza e di frequentazione, sia pure nei termini resi possibili dalle condizioni della separazione tra i coniugi Li./Fr. (doc. n. 12 del fascicolo attoreo). Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il pregiudizio lamentato, consistente nella perdita, da parte di XX, della possibilità di sviluppare un rapporto di siffatto genere e nella conseguente perdita dell’arricchimento affettivo e della maturazione della personalità ordinariamente conseguenti al sorgere ed allo svilupparsi dello stesso. Ai fini della quantificazione, necessariamente equitativa, del danno, si ritiene che possano essere assunte quale parametro di riferimento le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che, in quanto adottate dalla gran parte degli uffici giudiziari italiani, assicurano maggiormente esigenze di uniformità decisionale (sul punto si veda Cass. sent. n. 12408/2011). In concreto peraltro deve per un verso considerarsi che l’assenza di convivenza tra l’attore ed il padre (ed il nucleo famigliare da questi creato con Si.Be.), la distanza geografica tra il luogo di residenza dell’attore (ZZ) ed il luogo di residenza della famiglia Li./Be. (AA), certamente impeditiva di frequentazioni quotidiane, e l’assenza di allegazioni specifiche sugli ulteriori elementi rilevanti inducono ad applicare il valore minimo previsto attualmente dalle Tabelle di Milano per il ristoro del danno da perdita del fratello (Euro 23.740,00). Per altro verso deve evidenziarsi che la perdita della chance di instaurare una relazione affettiva qualificata è solo parzialmente assimilabile alla perdita di una relazione già esistente: in ragione di ciò il suddetto importo minimo è ridotto del 40%. Il danno è quindi quantificato in Euro 14.244,00. Su tale somma, devalutata al 3.12.2005 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, devono essere computati gli interessi legali dal 3.12.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da detta ultima data sino al saldo. Null’altro può essere riconosciuto in favore dell’attore, pena la violazione del divieto di duplicazione delle voci risarcitone (sul punto si richiama il principio a mente del quale "determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (Cass. sent. n. 26972/08).

 

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