In Giurisprudenza è pacifico che in caso di azione per nullità del testamento, per non riconducibilità della grafia o firma al de cuius, l’accertamento da eseguire, su richiesta della parte interessata è la perizia a cura del cd CTU, ossia il Consulente Tecnico d’Ufficio.
Ma tale perizia può essere fatta su una copia del testamento, oppure è necessario svolgerla sull’originale?
La sentenza esprime due principi:
a) l’esame deve essere fatto sull’originale, in quanto "soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarita’ o addirittura singolarita’ consente di risalire, con elevato grado di probabilita’, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificita’ del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non puo’ invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (vedi al riguardo in motivazione Cass. 18.2.2000 n. 1831).
b) è possibile che il CTU svolga gran parte dell’accertamento sull’originale, ad es. depositato presso un Notaio, ed accertamenti secondari su una fotocopia: "Non sussiste il lamentato vizio di nullita’ della sentenza, perche’ la Corte di Genova - compiendo la valutazione affidatale da questa Corte ncon la sentenza n. 1903/09 - ha ricostruito le operazioni eseguite dal c.t.u., riferendo che dalla relazione peritale emerge che il testamento di (OMISSIS) "e’ stato esaminato in originale, presso lo studio del notaio (OMISSIS)" e che lo stesso "appare integralmente redatto di pugno dalla testatrice; la grafia in esso contenuta e’ spontanea e non eterodiretta". L’esame dell’originale - ha proseguito la sentenza nimpugnata - e’ avvenuto in piu’ riprese presso lo studio notarile, avendo poi il nominato c.t.u. "ritenuto di proseguire la sua indagine nsulla copia fotostatica tratta dal documento per ben precise e delimitate esigenze specifiche (per raffrontarlo, ad esempio, con le scritture di comparazione), o comunque al solo scopo di completare il fondamentale accertamento gia’ condotto presso lo studio notarile dove l’olografo e’ conservato".
Il ricorso è stato quindi rigettato.