Uno dei principi cardini per la redazione del ricorso per Cassazione, è il principio di autosuffienza, delineata e specificato con molta semplicità dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19299 del 12/09/2014, la quale ha affermato che: " con riferimento al primo mezzo di impugnazione, si impone l’evidenza della violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per Cassazione alla cui stregua e’ onere della nparte ricorrente di indicare lo specifico atto del giudizio precedente cui si riferisce onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ delle proprie asserzioni prima di esaminare il nmerito della questione.
Il ricorso per cassazione - in ragione del ricordato principio - deve infatti contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni di cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (vedi in tali sensi, fra le tante, Cass. 18 ottobre 2013 n. 23675, Cass. 22 gennaio 2013 n.1435, Cass. 9 settembre 2011 n. 18523).
Il ricorrente in sede di legittimita’, ha infatti l’onere di indicare in maniera specifica e perspicua tutte le ragioni che, in fatto e in diritto, sostenevano la pretesa e che, asseritamente, sarebbero state oggetto di erronea sussunzione nello schema normativo da parte del giudice di merito; cio’ al fine di permettere al giudice di legittimita’ la valutazione della fondatezza della doglianza solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza la necessita’ di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente specificamente riportare iln tenore dell’atto di appello, recante le censure avverso la statuizione del primo giudice ..."
La violazione del principio di autosufficienza comporta la inammissiblità del ricorso.